In generale, la consulenza in materia di investimenti comprende la prestazione di servizi di consulenza individuale ai clienti nei settori dell’investimento di denaro e di capitale, nonché la fornitura di consulenza e raccomandazioni correlate.
La consulenza in materia di investimenti, definita come “la fornitura di raccomandazioni personali sulle transazioni con strumenti finanziari” (Art. 3 lit. c n. 4) costituisce un servizio finanziario ed è pertanto coperta dalla nuova LSerFi. I consulenti alla clientela, per contro, sono persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o, in quanto fornitori di servizi finanziari (art. 3 lett. e LSerFi), entrano in contatto con un cliente e gli offrono un servizio finanziario specifico o lo eseguono (ad es. emettendo raccomandazioni di investimento individuali o gestendo un patrimonio).
Tuttavia, il consulente del cliente non si spinge fino al punto di decidere l’investimento, che è prerogativa della gestione patrimoniale. Egli consiglia, ma non decide.
Detto ciò, non tutti i consulenti alla clientela hanno l’obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela. Tale obbligo incombe sui consulenti che non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA (art. 3 LFINMA) e non esercitano la loro attività per conto di una società assoggettata alla FINMA (art. 3 LFINMA).
L’obbligo di iscrizione può gravare anche sui consulenti alla clientela domiciliati all’estero che forniscono servizi finanziari in Svizzera. Cio’ accade quando il consulente non è assoggettato nel Paese estero ad una vigilanza prudenziale.
Diversamente, consulenti esteri che esercitano la loro attività in Svizzera solamente nei confronti di clienti professionali o istituzionali sono esonerati da tale obbligo di iscrizione al registro consulenti svizzero (art. 31 OSerFi).
In assenza di iscrizione, è importante notare che il consulente alla clientela non sarà autorizzato a proseguire la sua attività. L’iscrizione ad un registro consulenti autorizzato deve avvenire entro gennaio 2021. Conformemente all’art. 29 LSerFi, i consulenti alla clientela per poter essere iscritti nel registro consulenti devono:
1. dimostrare di avere conoscenze adeguate delle norme di comportamento della LSerFi cosi come conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività;
2. avere stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire garanzie finanziarie equivalenti;
3. essere affiliati ad un organo di mediazione;
4. non essere oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89–92 della LSerFi o secondo l’articolo 86 LSA o non essere iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137– 172ter del Codice penale;
5. non essere oggetto di divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a LFINMA o di un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
Il registro dei consulenti è pubblicamente accessibile e conterrà quindi almeno i dati principali sul consulente in materia di investimenti, inclusa la sua funzione e posizione, permettendo in ogni caso al singolo richiedente per iscritto di ricevere informazioni complete (piu’ dettagliate) circa l’operatore.
Per rispondere all’esigenza formativa, il CSVN organizza nel mese di Novembre-Dicembre 2020 il percorso formativo FIDLEG: CERTIFICAZIONE EPR FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI, iniziativa riconosciuta dal registro dei consulenti svizzero, è altresì idonea a riqualificare i consulenti alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) con competenze sia tecniche che comportamentali (24 ore).