La Legge Federale sugli istituti finanziari prevede alcune norme relative ai trustee, in linea con la logica dei più ampi scopi che reggono il dettato regolamentare nel suo complesso, fornendone anche una sorta di definizione: “Per trustee s’intende chiunque, in base all’atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone”. Questo ritratto è comprensivo di qualche indicazione sull’attività, la quale viene precisata laddove si indica che: “Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione”.
L’Ordinanza sugli Istituti finanziari aggiunge che i trustee devono agire con competenze tecniche nell’interesse dei beneficiari. Il professionista qualificato incaricato della gestione deve adempiere ai requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale.
La richiesta di competenze tecniche non è casuale: l’esperienza insegna che, indipendentemente dalla specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività, non è accettabile l’improvvisazione in questo settore e si richiede una formazione della durata di 40 ore, l’esperienza professionale di 5 anni e il mantenimento delle competenze acquisite tramite regolare aggiornamento.
Il CSVN, alla luce dell’esperienza pluriennale in questo ambito, organizza un corso, in fase di qualifica da parte di un Organismo di certificazione, per garantire l’adeguamento delle competenze, processo imprescindibile dall’acquisizione di conoscenze relative alla complessa attività del trustee.