In generale, la consulenza in materia di investimenti comprende la prestazione di servizi di consulenza individuale ai clienti nei settori dell’investimento di denaro e di capitale, nonché la fornitura di consulenza e raccomandazioni correlate.
La consulenza in materia di investimenti, definita come “la fornitura di raccomandazioni personali sulle transazioni con strumenti finanziari” (Art. 3 lit. c n. 4) costituisce un servizio finanziario ed è pertanto coperta dalla nuova LSerFi. I consulenti alla clientela, per contro, sono persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o, in quanto fornitori di servizi finanziari (art. 3 lett. e LSerFi), entrano in contatto con un cliente e gli offrono un servizio finanziario specifico o lo eseguono (ad es. emettendo raccomandazioni di investimento individuali o gestendo un patrimonio).
Tuttavia, il consulente del cliente non si spinge fino al punto di decidere l’investimento, che è prerogativa della gestione patrimoniale. Egli consiglia, ma non decide.
Detto ciò, non tutti i consulenti alla clientela hanno l’obbligo di iscriversi nel registro dei consulenti alla clientela. Tale obbligo incombe sui consulenti che non sono assoggettati alla vigilanza della FINMA (art. 3 LFINMA) e non esercitano la loro attività per conto di una società assoggettata alla FINMA (art. 3 LFINMA).
L’obbligo di iscrizione può gravare anche sui consulenti alla clientela domiciliati all’estero che forniscono servizi finanziari in Svizzera. Cio’ accade quando il consulente non è assoggettato nel Paese estero ad una vigilanza prudenziale.
Diversamente, consulenti esteri che esercitano la loro attività in Svizzera solamente nei confronti di clienti professionali o istituzionali sono esonerati da tale obbligo di iscrizione al registro consulenti svizzero (art. 31 OSerFi).
In assenza di iscrizione, è importante notare che il consulente alla clientela non sarà autorizzato a proseguire la sua attività. L’iscrizione ad un registro consulenti autorizzato deve avvenire entro gennaio 2021. Conformemente all’art. 29 LSerFi, i consulenti alla clientela per poter essere iscritti nel registro consulenti devono:
1. dimostrare di avere conoscenze adeguate delle norme di comportamento della LSerFi cosi come conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività;
2. avere stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire garanzie finanziarie equivalenti;
3. essere affiliati ad un organo di mediazione;
4. non essere oggetto di una condanna penale secondo gli articoli 89–92 della LSerFi o secondo l’articolo 86 LSA o non essere iscritti nel casellario giudiziale per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137– 172ter del Codice penale;
5. non essere oggetto di divieto di esercizio dell’attività secondo l’articolo 33a LFINMA o di un divieto di esercizio della professione secondo l’articolo 33 LFINMA.
Il registro dei consulenti è pubblicamente accessibile e conterrà quindi almeno i dati principali sul consulente in materia di investimenti, inclusa la sua funzione e posizione, permettendo in ogni caso al singolo richiedente per iscritto di ricevere informazioni complete (piu’ dettagliate) circa l’operatore.
Per rispondere all’esigenza formativa, il CSVN organizza nel mese di Novembre-Dicembre 2020 il percorso formativo FIDLEG: CERTIFICAZIONE EPR FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI, iniziativa riconosciuta dal registro dei consulenti svizzero, è altresì idonea a riqualificare i consulenti alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) con competenze sia tecniche che comportamentali (24 ore).
FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari
La conoscenza delle nuove regole di comportamento per i consulenti finanziari è esigenza imprescindibile per lo svolgimento dell’attività dei fornitori di servizi finanziari, ora regolamentata dalla Legge sui Servizi finanziari (LSerFi).
Il neo costituito registro svizzero dei consulenti indipendenti iscrive infatti solamente professionisti che forniscono prova di tali conoscenze, selezionando una lista di percorsi formativi adeguati.
Per rispondere a tale esigenza il CSVN offre questo percorso riconosciuto dal registro dei consulenti svizzero BX Regservices quale formazione idonea a fornire le competenze comportamentali necessarie per l’iscrizione allo stesso ( https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/) e altresì idoneo a riqualificare i consulenti alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) con competenze tecniche e comportamentali (24 ore).
Analoga esigenza formativa coinvolge Consulenti in investimenti, Gestori indipendenti, Trustees, banche, direzioni di fondi, produttori e offerenti di strumenti finanziari.
Ma cosa comporta concretamente la nuova normativa sui servizi e sugli istituti finanziari?
A queste domande risponderemo analizzando approfonditamente la regolamentazione e svolgendo casi concreti di applicazione pratica che ci permetteranno di formarci in dettaglio per adempiere ai nuovi obblighi introdotti di trasparenza, di informazione e di valutazione delle conoscenze ed esperienza del cliente, unitamente a obblighi di rendiconto, nonché nuovi requisiti autorizzativi per poter esercitare la professione di Consulente agli investimenti, di GPI e di Trustees. Esamineremo le novità introdotte dalla LSerFi in termini di offerta di prodotti finanziari, cosi come gli impatti cross border della nuova normativa, acquistando competenze comportamentali specifiche.